Osteopatia, osteopata e pubblicità
In data 12 gennaio 2012 l’Associazione ROI -Registro degli Osteopati d’Italia– ha ribadito agli associati l’osservanza degli articoli del Codice Deontologico relativi alla pubblicità dell’Osteopatia e della professione di osteopata sul territorio nazionale:
1) L’osteopata deve astenersi da qualsivoglia comportamento che generi discredito alla professione; in particolare, non potrà svolgere attività incompatibili con la dignità professionale ed attività commerciali preordinate (art. 6 Codice Deontologico)
2) L’osteopata deve sempre qualificarsi in modo tale che sia evitato ogni possibile equivoco sulla sua qualifica professionale, utilizzando ed indicando solo i titoli che gli competono (art. 8 Codice Deontologico)
3) L’osteopata può dare informazioni sulla propria attività professionale, purchè il contenuto e la forma siano coerenti con i principi del presente codice, con la dignità e il decoro dell’attività svolta, e la pubblicità risponda a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal Collegio dei Probiviri.
In ogni caso l’informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa o comparativa.
Sono consentite l’organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studi, di corsi di formazione e di convegni in discipline attinenti l’osteopatia sia se organizzati da singoli osteopati sia se organizzati dalle scuole di osteopatia (art. 9 Codice Deontologico)